#iononcisto, gli Oss chiedono migliori condizioni operative

Gli OSS incroceranno le braccia il 9 aprile per ricordare i colleghi che hanno perso la vita per il Covid-19 e per chiedere migliori condizioni di lavoro. A farlo sapere sono la Federazione MIGEP e il sindacato SHC, che in un comunicato annunciano #Iononcisto: “la prima giornata nazionale dove gli OSS OSA, ASA, Infermieri Generici, Puericultrici incroceranno le braccia per tre minuti alle ore 11.00”

#Iononcisto, l’iniziativa Migep e SHC

È un messaggio diretto a tutti i politici quello lanciato da Migep e SHC, con “l’intento di far sentire la nostra voce e dare un peso alle nostre istanze a tutela di quel diritto alla salute che purtroppo, troppo spesso, nel corso di questa emergenza, ha sfiorato i connotati della pura retorica.”

Il riferimento, in particolare, è alla “carenza di DPI e alla trascuratezza dei tamponi” che sta caratterizzando il contesto assistenziale nel corso dell’emergenza Covid-19. “Noi operatori sanitari e socio sanitari – scrivono da Migep e SHC – abbiamo continuato a prestare tutto il nostro apporto nel tentativo di mettere fine a questa emergenza. Ora con questo piccolo gesto vogliamo ricordare che la battaglia non è ancora finita e che continueremo a garantire quel servizio che, anche se talvolta in condizioni precarie, non è mai venuto meno”.

Giovedì 9 aprile gli operatori socio sanitari e sanitari di tutta l’Italia si fermeranno per tre minuti a braccia conserte, lo faranno per ricordare tutti i colleghi venuti a mancare per il Covid-19, per ricordare tutti i cittadini che hanno perso la vita nel corso di questa emergenza e per rivendicare la tutela dei lavoratori.

“Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto dal principio di questa emergenza – continua il comunicato – ma chiediamo ad alta voce che le Istituzioni si impegnino per garantirci le migliori condizioni operative: dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e sufficienti, screening di tutto il personale sanitario e socio-sanitario, estensione dell’indennità di malattie infettive a tutti, aumento degli organici e superamento della logica del minutaggio, commissione parlamentare di inchiesta per far giustizia a quelli di noi che hanno perso la vita senza avere colpe.”

Operatori sanitari infetti, Inail: è infortunio sul lavoro

I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Lo ha specificato proprio l’Inail in una nota indirizzata alle strutture centrali terriotriali.

Infezione da Covid-19 per sanitari tutelata come infortunio sul lavoro

Medici, infermieri, operatori socio sanitari e tutti gli operatori di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata che abbiano contratto il coronavirus – in presenza di un rischio specifico commisurato in base al dato epidemiologico territoriale – saranno equiparati agli infortunati sul lavoro nel caso in cui sia accertata (o anche solo presunta) l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro o per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail. Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.

Sono tutelati dall’Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

Violenza su operatori sanitari e sociosanitari. Pene fino a 16 anni e sanzioni da 500 a 5.000 euro. Le aziende dovranno costituirsi parte civile. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula

Modificato il codice penale, estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni. Tra le circostanze aggravanti ci sarà l’avere agito in danno degli esercenti nell’esercizio delle loro funzioni. I reati di percosse e lesioni saranno procedibili d’ufficio. Queste alcune delle novità introdotte dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali. Il ddl è atteso in Aula alla Camera a marzo. Ecco in anteprima il testo emendato. IL TESTO

19 FEB – No alla qualifica di pubblico ufficiale a medici e personale sanitario e socio sanitario in servizio, ma sì a tutte le tutele che la qualifica di pubblico ufficiale comporta, ossia procedibilità di ufficio e aggravio delle pene per chi commette aggressioni ai loro danni. Inoltre, nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, le Aziende sanitarie avranno l’obbligo di costituirsi parte civile. Queste le principali modifiche apportate la scorsa settimana nel corso dell’esame, da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, al ddl contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, già licenziato dal Senato nei mesi scorsi.

Dopo alcuni giorni di attesa, ecco in anteprima il testo emendato pronto per l’esame della Camera, previsto per il prossimo marzo.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, indicando quali soggetti interessati quelle professioni sanitarie e socio sanitarie individuate dalla legge Lorenzin (3/2018).
Con l’articolo 2 viene istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Lo stesso decreto dovrà inoltre definire la durata e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenas, di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Inail, nonché le modalità con le quali l’organismo dovrà riferire, annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati.

Più in particolare, all’Osservatorio verranno attribuiti i seguenti compiti:
a)
 monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

All’articolo 3 si prevede che il Ministro della salute dovrà promuovere iniziative d’informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Si arriva così al ‘cuore’ del provvedimento. Con l’articolo 4, infatti, si va a modificare il codice penale. Più in particolare, all’articolo 583-quater del codice penale viene aggiunto un nuovo comma con il quale vengono estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al Personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso. Le pene sono reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.

L’articolo 5 introduce poi, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Inoltre, con l’articolo 6, si prevede che i reati di percosse (articolo 581 c.p.) e lesioni (articolo 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.

All’articolo 7 viene fatto obbligo alle Aziende sanitarie di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell’esercizio delle loro funzioni.

Tra le misure di prevenzione, disciplinate dall’articolo 8, si chiarisce che le strutture dovranno prevedere nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.

L’articolo 9 istituisce una “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

All’articolo 10 si prevedono poi delle sanzioni amministrative. Qui si spiega che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Infine, l’articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Giovanni Rodriquez

19 febbraio 2020