Modificato il codice penale, estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni. Tra le circostanze aggravanti ci sarà l’avere agito in danno degli esercenti nell’esercizio delle loro funzioni. I reati di percosse e lesioni saranno procedibili d’ufficio. Queste alcune delle novità introdotte dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali. Il ddl è atteso in Aula alla Camera a marzo. Ecco in anteprima il testo emendato. IL TESTO
19 FEB – No alla qualifica di pubblico ufficiale a medici e personale sanitario e socio sanitario in servizio, ma sì a tutte le tutele che la qualifica di pubblico ufficiale comporta, ossia procedibilità di ufficio e aggravio delle pene per chi commette aggressioni ai loro danni. Inoltre, nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, le Aziende sanitarie avranno l’obbligo di costituirsi parte civile. Queste le principali modifiche apportate la scorsa settimana nel corso dell’esame, da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, al ddl contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, già licenziato dal Senato nei mesi scorsi.
Dopo alcuni giorni di attesa, ecco in anteprima il testo emendato pronto per l’esame della Camera, previsto per il prossimo marzo.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, indicando quali soggetti interessati quelle professioni sanitarie e socio sanitarie individuate dalla legge Lorenzin (3/2018).
Con l’articolo 2 viene istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Lo stesso decreto dovrà inoltre definire la durata e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenas, di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Inail, nonché le modalità con le quali l’organismo dovrà riferire, annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati.
Più in particolare, all’Osservatorio verranno attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
All’articolo 3 si prevede che il Ministro della salute dovrà promuovere iniziative d’informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Si arriva così al ‘cuore’ del provvedimento. Con l’articolo 4, infatti, si va a modificare il codice penale. Più in particolare, all’articolo 583-quater del codice penale viene aggiunto un nuovo comma con il quale vengono estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al Personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso. Le pene sono reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.
L’articolo 5 introduce poi, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Inoltre, con l’articolo 6, si prevede che i reati di percosse (articolo 581 c.p.) e lesioni (articolo 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.
All’articolo 7 viene fatto obbligo alle Aziende sanitarie di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell’esercizio delle loro funzioni.
Tra le misure di prevenzione, disciplinate dall’articolo 8, si chiarisce che le strutture dovranno prevedere nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.
L’articolo 9 istituisce una “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.
All’articolo 10 si prevedono poi delle sanzioni amministrative. Qui si spiega che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
Infine, l’articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria.
Giovanni Rodriquez
19 febbraio 2020